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Cambio del nome e cognome

Il procedimento per cambiare nome e/o cognome è stato modificato dal Decreto del presidente della Repubblica 13 marzo 2012 n. 54 e dalla circolare del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno del 21 maggio 2012, n. 14.

La domanda di cambiamento di nome e/o cognome può essere presentata al Prefetto della Provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'Ufficio dello Stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Ciò consente all'interessato di poter formulare la propria richiesta anche nel luogo di nascita (o dove è stata dichiarata). In caso di minori la domanda va presentata da entrambi i genitori.

La domanda deve indicare in maniera evidente le variazioni richieste, di sostituzione o di sola modifica e il richiedente deve obbligatoriamente esporre le ragioni. È fondamentale il giudizio di ponderazione del Prefetto, accompagnato da una motivazione che dia conto del processo argomentativo alla base di ciascuna decisione, valutati anche gli interessi di eventuali controinteressati. Nel caso in cui il Prefetto non accolga la domanda, deve informarne per iscritto l'interessato, indicando con precisione i motivi ostativi e invitandolo nel contempo a proporre le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da documenti aggiuntivi, entro il termine di legge decorrente dalla ricezione della comunicazione. Una volta ricevute le controdeduzioni dell'interessato, o decorso inutilmente il termine assegnato, il Prefetto provvederà a emettere formale provvedimento di diniego dettagliatamente motivato ovvero a proseguire nell'iter per l’accoglimento della domanda. Nel caso in cui il Prefetto, dopo aver assunto le necessarie informazioni (anche dopo le controdeduzioni dell'interessato), ritenga meritevole la domanda, emetterà un decreto con il quale il richiedente verrà autorizzato a fare affiggere un avviso contenente la sintesi della domanda, nel Comune di residenza attuale dell'interessato e in quello di nascita (qualora non coincidano).

Eventuali opposizioni potranno essere presentate, con atto notificato al Prefetto, entro la data dell'ultima affissione (30 giorni dallo scadere dei prescritti 30 giorni di affissione) ovvero entro 30 giorni dalla ricezione della notifica stessa, da parte dei soggetti nei confronti dei quali è stata disposta.

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso gli uffici comunali.

 Ultimo aggiornamento: 06/03/2019

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