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Equivalenza di vaccini anti SARS-CoV-2/COVID somministrati all’estero

Validità ed equipollenza delle certificazioni Covid

24/09/2021  - 151 letture     Coronavirus

La circolare del Ministero della salute del 23 settembre 2021 ribadisce la validità dei seguenti vaccini, somministrati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere e "riconosciuti come equivalenti a quelli effettuati nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2":

  • vaccini per i quali il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è lo stesso dell’Unione Europea (vedi circolare con l'allegato in fondo a questa pagina);
  • Covishield (Serum Institute of India), prodotti su licenza di AstraZeneca;
  • R-CoVI (R-Pharm), prodotto su licenza di AstraZeneca;
  • Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), prodotto su licenza di AstraZeneca.

Tali vaccini:

...sono considerati validi ai fini dell’emissione della Certificazione verde COVID-19 a favore dei cittadini italiani (anche residenti all’estero) ai i loro familiari conviventi e ai cittadini stranieri che dimorano in Italia per motivi di lavoro o studio, indipendentemente dal fatto che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale o al SASN (Assistenza Sanitaria al Personale Navigante), nonché tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al Servizio Sanitario Nazionale che sono stati vaccinati all’estero contro il SARS-CoV-2.

Inoltre la circolare stabilisce che le certificazioni Covid rilasciate dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, purché rilasciate a seguito di una somministrazione autorizzata da EMA o con i vaccini equivalenti di cui sopra, sono considerate come equipollenti alla certificazione verde COVID-19 per le finalità previste dalla legge.

Le certificazioni rilasciate all'estero dovranno riportare almeno i seguenti contenuti:

  • dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);
  • dati relativi al vaccino (denominazione e lotto);
  • data/e di somministrazione del vaccino;
  • dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).

Inoltre, le certificazioni vaccinali, in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere redatte almeno in una delle seguenti lingue: italiano;
 inglese, francese, spagnolo, tedesco.

Nel caso in cui il certificato non fosse stato rilasciato in una delle cinque lingue indicate è necessario che venga accompagnato da una traduzione giurata.

La validità dei certificati vaccinali è la stessa prevista per la certificazione verde COVID-19 (Certificato COVID digitale dell’UE) emessa dallo Stato italiano.

Allegati

FileTipo e dimensioneUltima modifica
 circolare-ministero-della-salute-23-09-2021pdf - 460,99 kb24/09/2021 15:45:55

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